Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. All'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

              «c) capitale sociale versato non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni o al maggior importo determinato ai sensi del comma 4, lettera b)»;

          b) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

              «b) in relazione all'attività svolta dagli intermediari, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche, prevedere un capitale sociale minimo superiore e stabilire diversi requisiti patrimoniali»;

          c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. L'UIC detta disposizioni aventi a oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari. L'UIC adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina»;

          d) al comma 6, le parole: «dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto stabilito ai sensi del presente articolo».

 

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      2. Al comma 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le parole: «i commi 6» sono sostituite dalle seguenti: «i commi 5-bis, 6».
      3. All'articolo 121 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività d'impresa, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore del consumatore»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. Per consumatore si intende la persona fisica indicata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

              «a) ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro e superiore a 31.000 euro. Il CICR, con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, può stabilire limiti diversi»;

          e) alla lettera b) del comma 4 le parole: «, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore» sono soppresse;

          f) dopo la lettera d) del comma 4 è inserita la seguente:

              «d-bis) ai finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere, oltre all'ammontare delle spese vive sostenute e documentate, esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi»;

 

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          g) alla lettera e) del comma 4, le parole: «, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento» sono soppresse;

          h) dopo la lettera e) del comma 4 è inserita la seguente:

              «e-bis) ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili con durata superiore a cinque anni»;

          i) dopo la lettera f) del comma 4 è aggiunta la seguente:

              «f-bis) ai finanziamenti a condizioni agevolate nonché alle forme di microcredito e di finanza mutualistica e solidale, nei casi e secondo le modalità individuati dal CICR».

      4. All'articolo 122 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende tutti gli oneri, inclusi gli interessi, le commissioni, le tasse, il compenso dei soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo e gli oneri da sostenere in relazione al contratto di credito; i costi relativi a servizi accessori sono inclusi nel TAEG se tali servizi sono necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              «2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare, la formula di calcolo e i casi in cui, al fine di evitare elusioni, i costi dei servizi accessori devono essere comunque inclusi nel computo del TAEG»;

          c) il comma 3 è abrogato.

 

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      5. L'articolo 123 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 123. - (Pubblicità). - 1. Gli annunci pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano, nell'ordine, le seguenti informazioni attraverso un esempio rappresentativo:

          a) il tasso di interesse, fisso o variabile, e ogni altra informazione relativa agli oneri applicati;

          b) l'ammontare complessivo del credito;

          c) il TAEG;

          d) eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate, qualora tali costi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

          e) la durata del contratto;

          f) nel caso di dilazione di pagamento, il prezzo del bene o del servizio in contanti e l'eventuale anticipo dovuto dal consumatore.

      2. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La documentazione di trasparenza fornisce, oltre alle informazioni previste dal comma 1, almeno l'indicazione dell'ammontare di ciascuna rata e del costo totale del credito per il consumatore.
      3. Il CICR può individuare informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2, anche differenziandole a seconda dello strumento impiegato per la loro diffusione, nonché casi e modalità in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante uno o più esempi tipici ovvero può non essere indicato».

      6. Dopo l'articolo 123 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, come sostituito dal

 

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comma 5 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 123-bis. - (Obblighi precontrattuali). - 1. Prima della conclusione del contratto, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni in suo possesso, di quelle fornite dal consumatore nonché di ogni altra informazione ritenuta utile.
      2. Prima della conclusione del contratto, il finanziatore si assicura, secondo le modalità individuate dal CICR, che il consumatore abbia ricevuto le informazioni previste a norma degli articoli 116 e 123, e fornisce al consumatore le spiegazioni necessarie affinché il medesimo sia in grado di valutare se il credito propostogli è adeguato alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.

      Art. 123-ter. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, oltre ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo gli altri soggetti, diversi dal finanziatore, che, nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      2. I soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo possono ricevere un compenso dal consumatore solo nel caso in cui il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore, purché l'ammontare del compenso sia stato pattuito con contratto concluso in forma scritta o in altra forma prevista dal CICR e sia stato preventivamente comunicato

 

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al finanziatore ai fini del calcolo del TAEG».

      7. All'articolo 124 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del comma 7»;

          b) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

              «g-bis) le altre clausole e informazioni stabilite dal CICR»;

          c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

          d) al comma 5, alinea, le parole: «, queste ultime sono sostituite di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di errata indicazione del TAEG, questi sono sostituiti di diritto con quanto pubblicizzato ovvero, in mancanza,».

      8. All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o di recedere dal» sono sostituite dalla seguente: «al»;

          b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Nei casi di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto alla risoluzione anche del contratto di finanziamento quando esso è stato concluso in funzione dell'acquisto dei medesimi beni o servizi.
      3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche nei riguardi del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
      3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità

 

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indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni.
      3-quinquies. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 3-quater, il consumatore è liberato anche dalle obbligazioni connesse a servizi accessori.
      3-sexies. Il comma 3-quater non si applica alle aperture di credito in conto corrente e ai casi in cui il consumatore possa esercitare il recesso ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, ovvero del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

      9. L'articolo 126 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 126. - (Regime speciale per le aperture di credito). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 124, commi 2 e 3, i contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito, anche se connessa all'uso di una carta di credito, contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

          a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;

          b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, inclusi quelli dovuti in caso di sconfinamento e gli interessi di mora, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso;

          c) le modalità di utilizzo del credito;

          d) le modalità di recesso dal contratto.

      2. In caso di sconfinamento superiore all'importo individuato dal CICR per un periodo superiore a trenta giorni, il creditore informa il consumatore dell'ammontare dello sconfinamento e dei corrispettivi

 

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dovuti, secondo le modalità previste per l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 119, comma 1».

      10. All'articolo 127 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

              «2-bis. L'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi precontrattuali e delle prescrizioni stabilite dagli articoli 123-bis, comma 2, e 123-ter, comma 2, nei rapporti con i consumatori spetta alla banca, all'intermediario finanziario, ai soggetti di cui all'articolo 121, comma 2, lettera c), ovvero ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

              2-ter. Il CICR emana disposizioni di esecuzione del presente titolo»;

          b) al comma 3, le parole: «i soggetti operanti nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «gli intermediari».

      11. All'articolo 128 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, nonché dei mediatori creditizi,»;

          b) al comma 5, le parole: «di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, o dell'UIC o delle altre autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai sensi del presente titolo, la Banca d'Italia, l'UIC o le altre autorità» e le parole: «può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «possono disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a

 

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trenta giorni, e divieti riguardanti le modalità di commercializzazione».

      12. All'articolo 144 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «106, commi 6» sono sostituite dalle seguenti: «106, commi 5-bis, 6»;

          b) al comma 3:

              1) le parole: «funzioni di amministrazione o di direzione» sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo»;

              2) le parole: «, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3,» sono soppresse;

              3) le parole: «per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123» sono sostituite dalle seguenti: «per la significativa inosservanza delle norme contenute nel titolo VI»;

          c) al comma 4:

              1) le parole: «funzioni di amministrazione o di direzione» sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo»;

              2) le parole: «, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3,» sono soppresse.

      13. Dopo il comma 5 dell'articolo 155 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «5-bis. I mediatori creditizi di cui all'articolo 16-ter, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, commi 3, lettere a), c) e d), e 6, 108, 109 e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari».

 

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